La Commissione europea, anche in seguito all’incontro con Associazione Noleggio con conducente (Ncc) Italia, “ha emanato in data 23 maggio parere circostanziato negativo accogliendo le eccezioni sollevate dalla nostra organizzazione relativamente al decreto della presidente del Consiglio dei ministri recante la ‘Disciplina dell’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell’art. 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 di’” e “ha di fatto bocciato la bozza di decreto trasmessa dal governo italiano e ha contestualmente ‘invitato le autorità italiane a tener conto delle osservazioni formulate’”.

Lo rende noto il presidente dell’Associazione Ncc Italia, Luca Notarbartolo. Tale parere “si inserisce nell’ambito della procedura relativa alla direttiva Ue 2015/1535 che prescrive una preventiva procedura di informazione da parte dello Stato membro nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative alle società d’informazione e l’emissione di un parere di conformità da parte della Ue”, prosegue il presidente. Nello specifico, la Commissione ha totalmente bocciato la bozza di Dpcm accogliendo integralmente le tesi dal presidente di Associazione Ncc Italia Luca Notarbartolo e dall’avvocato Giancarlo Pitato.

“Affermando – continua il presidente – l’illegittimità del decreto alla luce dell’obbligo di iscrizione degli operatori nel centro elaborazione dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto tali disposizioni ‘non possono subordinare l’accesso all’attività di prestatore di esercizio della società dell’informazione e il suo esercizio a un’autorizzazione preventiva’, e in quanto ‘dal decreto italiano notificato […] gli utenti non vedrebbero le auto a noleggio disponibili con autista e taxi nelle vicinanze. Pertanto, non sceglierebbero il loro fornitore di servizi di trasporto in base all’orario di arrivo previsto dei fornitori di servizi alternativi e al tempo di viaggio totale previsto’. Inoltre, il costo stimato del servizio può essere comunicato solo dopo che il consumatore ha espresso la propria scelta per il tipo specifico di servizio. Non sembra possibile per il consumatore scegliere il tipo di servizio in base al prezzo”, aggiunge il presidente dell’Associazione.

“Lesione della concorrenza, dunque, e lesione del principio di libertà della prestazione del servizio, oltre che lesione totale degli obblighi di disclosure a tutela del consumatore”, spiega Notarbartolo, che aggiunge: “La Commissione europea ha concluso rammentando che se le autorità italiane non rispettano gli obblighi di cui alla direttiva (Ue) 2015/1535 o se il testo del progetto notificato in esame è adottato senza tener conto delle obiezioni sollevate o altrimenti in contrasto con il diritto dell’Ue, la Commissione si riserva il diritto di avviare un procedimento nei confronti dell’Italia a norma dell’articolo 258 del Tfue”, conclude Notarbartolo.

(AGENZIA NOVA)