Partono lunedi’ 1° ottobre, le limitazioni al traffico previste con l’aggiornamento del Pria, il piano regionale per il miglioramento della qualita’ che recepisce le linee guida degli accordi tra le regioni del Bacino Padano (Emilia Romagna, Piemonte e Veneto).

Nel semestre invernale, come ogni anno, saranno quindi in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualita’ dell’aria.

AI DIVIETI PREFERIAMO INCENTIVI, CHIESTO FONDI A MINISTERO – “La qualita’ dell’aria in Lombardia ha visto negli ultimi anni – ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo – un progressivo miglioramento che non e’ ancora sufficiente. Il Pria recepisce quanto deciso in accordo con le Regioni del Bacino Padano e si sviluppa attorno a tre linee di intervento: riscaldamento, spandimenti in agricoltura ed emissioni di inquinati da traffico veicolare. Il provvedimento contiene alcune deroghe che incentivano il car pooling perche’ la Lombardia ai divieti preferisce applicare un sistema di incentivi che aiutino da una parte a rinnovare il parco auto verso modelli meno inquinanti e dall’altra attraverso tecnologie che rilevino le emissioni reali in base ai chilometri percorsi.

Per fare questo come Regioni del Bacini Padano abbiamo gia’ richiesto al Ministero ulteriori risorse necessarie”.

LIMITAZIONI PERMANENTI – A seguito delle nuove disposizioni introdotte sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore: dal lunedi’ al venerdi’, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, permanentemente tutto l’anno, a partire dal 1 ottobre 2018, nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.
EURO 3 DIESEL – A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del Pria sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore dal  lunedi’ al venerdi’, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle ore 19.30, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018, nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI – Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l’anno, 24 ore su 24). Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 sono in vigore: dal lunedi’ al venerdi’, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle ore 19.30, dal 1 ottobre fino al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni).

DEROGHE – Sono esclusi dal fermo della circolazione: veicoli elettrici leggeri da citta’, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas); veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa veicoli di interesse storico o collezionistico, motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1.

Altre deroghe sono applicate a veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalita’ di tipo pubblico o sociale: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL)
– fatto salvo quanto gia’ disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924 del 15/06/2007, con delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC.

ULTERIORI DEROGHE – Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli: veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilita’, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attivita’ lavorativa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale; veicoli blindati destinati al trasporto valori; veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

CONTROLLI E SANZIONI – La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione puo’ essere disposta da Regione Lombardia per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale. I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06. I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali. Alle limitazioni strutturali e permanenti si aggiungono le misure temporanee a livello locale al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera.