L’Italia può prevedere due regimi tributari differenti per i pensionati Inps del settore pubblico e di quello privato che si sono trasferiti in Portogallo. Questo il contenuto della sentenza di oggi della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha spiegato che il regime tributario italiano risultante dalla convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni sui redditi non viola i princìpi di libera circolazione e di non discriminazione. I pensionati del settore privato e del settore pubblico possono essere assoggettati a normative tributarie nazionali differenti.

La Corte ha ricordato che due cittadini italiani, ex impiegati del settore pubblico italiano, che godono di una pensione corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), dopo aver trasferito nel 2015 la loro residenza in Portogallo hanno chiesto all’Inps di ricevere, in applicazione della convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni, l’importo lordo della loro pensione senza il prelievo d’imposta alla fonte da parte dell’Italia, così da godere delle agevolazioni fiscali offerte dal Portogallo.

L’Inps ha respinto le loro domande, ritenendo che tale normativa si applichi unicamente ai pensionati italiani del settore privato che abbiano trasferito la loro residenza in Portogallo, nonché ai pensionati italiani del settore pubblico che, oltre ad aver trasferito la loro residenza in Portogallo, abbiano anche acquisito la cittadinanza portoghese. Requisito, quest’ultimo, non soddisfatto dai due cittadini in questione che hanno adito allora la Corte dei Conti, alla sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, e il giudice ha chiesto alla Corte di giustizia se il regime tributario italiano derivante dalla convenzione costituisse un ostacolo alla libera circolazione dei pensionati italiani del settore pubblico e una discriminazione in base alla cittadinanza.

Con la sua sentenza di oggi, la Corte ha risposto in senso negativo alle due questioni.
La Corte ha ricordato la propria giurisprudenza, secondo cui gli Stati membri sono liberi, nel quadro di convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, di stabilire i criteri di ripartizione tra loro della competenza fiscale, e tali convenzioni non hanno lo scopo di garantire che l’imposta applicata in uno Stato non sia superiore a quella di un altro Stato.
In tale contesto, gli Stati membri possono ripartire la competenza tributaria sulla base di criteri quali lo Stato pagatore o la cittadinanza.

Ebbene, la disparità di trattamento che i due cittadini italiani lamentano di aver subito discende dalla ripartizione del potere impositivo tra l’Italia e il Portogallo nonché dalle disparità esistenti tra i regimi tributari di questi Stati membri. Per questo, non si può parlare di una discriminazione vietata. © Agenzia Nova