Vaccinazione obbligatoria, sospensione dalla mansione e della retribuzione per gli operatori sanitari “no vax”, scudo penale per gli operatori sanitari che somministrano il vaccino. Sono queste le principali novità del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021.

“Nel prevedere l’obbligatorietà generale della vaccinazione anti-Covid per gli operatori sanitari, il decreto dirime qualsiasi dubbio in ordine ai provvedimenti da adottare nei confronti dei lavoratori no vax che per la specificità delle mansioni a cui sono adibiti a contatto con altri lavoratori o terzi, e per la esposizione dell’agente biologico, sono tenuti a vaccinarsi”, spiega ad Agenzia Nova l’avvocato Lavinia Morrico dello Studio legale lavoro MMBA.

Il decreto legge ritiene infatti la vaccinazione un requisito essenziale all’esercizio della professione e la mancata somministrazione dello stesso comporta automaticamente l’inidoneità alla mansione dell’operatore sanitario “no vax”, con conseguenziale sospensione anche della retribuzione.

“Stante la tipologia di prestazione erogata dall’operatore sanitario e la natura delle mansioni dallo stesso disimpegnate, è difficile poter ritenere che il datore di lavoro possa trovare mansioni, anche inferiori (con mantenimento del medesimo trattamento economico) diverse a cui adibirlo”, aggiunge la legale. La sospensione scatterà in automatico, mantenendo l’efficacia sino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

“Il datore di lavoro – aggiunge Morrico – è tenuto ad allontanare gli operatori sanitari che rifiutino il vaccino, da intendersi tale misura come misura di sicurezza nei confronti degli altri dipendenti e dei terzi che possano entrare in contatto con il lavoratore no vax”.

Di particolare rilievo, sottolinea ancora Morrico, l’introduzione dello scudo penale che determina l’esclusione della responsabilità del personale sanitario per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2.

La tutela penale, aggiunge Morrico, “scatta a fronte della conformità dell’utilizzo del vaccino alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”.