Approderà mercoledì 11 marzo in Consiglio dei Ministri il Decreto Sostegno, nuovo nome dei più famosi “decreti ristoro” del precedente Governo Conte.

Nelle ultime ore circola una bozza dei provvedimenti che il Governo intenderebbe adottare.
L’articolo 1 riporta le norme per il contributo a fondo perduto previsto dal Governo Draghi per il sostegno alla economia del Paese ed erogato dall’Agenzia delle Entrate,

Beneficiari del contributo sono i soggetti che:

svolgono attività d’impresa
arte o professione
titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Possibili beneficiari (specifica la relazione illustrativa) anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
I soggetti esclusi dal contributo sono coloro i quali:

la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che:

  • abbiano un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 5 milioni di euro.
  • il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Sono previste tre classi di contribuenti in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019 cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.

L’ammontare del contributo è determinato applicando:

una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

La percentuale può essere pari:

al 20% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro
al 15% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 1 milione euro
al 10% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni euro
nel periodo d’imposta 2019.

La relazione illustrativa precisa che al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Inoltre secondo la bozza del decreto sono previsti:

un contributo massimo pari a 150.000 euro,
un contributo minimo di:
1.000 euro per le persone fisiche
2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si precisa che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Fonte: Fisco e Tasse