Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a breve firmerà i “due decreti attuativi” relativi al cosiddetto Superbonus al 110% inseriti nel Dl Rilancio. Contestualmente è stata pubblicata una guida che spiega quali sono i criteri per usufruire delle detrazioni previste e quali sono gli interventi per i quali è possibile richiedere il bonus. Si tratta dell’incentivo che dà diritto a una detrazione al 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Contestualmente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che spiega quali sono i criteri per usufruire delle detrazioni previste e quali sono gli interventi per i quali è possibile richiedere il Superbonus.

Potrà usufruire del Superbonus chi vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico. In particolare, chi decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Ancora più nello specifico, per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti. Pertanto, a fronte di una ipotetica spesa di 8.000 euro, si otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.

Se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una ipotetica spesa complessiva di 20mila euro si avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro. Super bonus garantito anche nel caso in cui il richiedente abiti in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E (è richiesto il miglioramento di almeno due classi energetiche per usufruire del bonus). Nello specifico, se si decide di avviare una ristrutturazione mediante sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di un’ipotetica spesa pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà, di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 e quote annuali da 7.700 euro.

Nel caso della ristrutturazione della villetta con interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni, se tali questi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive, ripartita in 10 anni. Se il richiedente è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ma ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, può usufruire del Superbonus al 110%. In questo caso potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna.

Superbonus valido anche in caso di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale e lavori antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”. Se invece il richiedente abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma, potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Per chi invece abita in un edificio unifamiliare e vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e sostituire i serramenti, secondo quanto scrive SkyTg24, si potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, certificato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.). Se è un condominio che vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, per avere diritto al Superbonus dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico. Infine, se il richiedente vive in un’unità immobiliare all’interno un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ma vuole sostituire i serramenti, potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.