La struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite per la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato nelle farmacie aderenti. Il prezzo concordato è pari a 0,75 euro per unità. L’accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria.

Dal 10 gennaio

Dal 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia invece l’uso del green pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il green pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza avvenga dopo l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

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