Dall’inizio dell’anno sono state elevate dalla Polizia stradale 149 sanzioni per mancato uso del seggiolino per bambini all’interno dell’autovettura.

La Polizia stradale, nell’ambito della campagna “Safety Days”, sensibilizza l’utilizzo da parte dei conducenti di seggiolini in caso di presenza di bambini di statura inferiore a 1,50 m, che siano adeguati al loro peso e di tipo omologato, così come prevede l’art. 172 del codice della strada.

Chi acquista seggiolini omologati dovrà basare la scelta in base al peso del bambino, secondo questa classificazione in gruppi:

  • Gruppo 0 (fino a 10 kg);
  • Gruppo 0+ (fino a 13 kg);
  • Gruppo 1 (9-18 kg);
  • Gruppo 2 (15-25 kg);
  • Gruppo 3 (22-36 kg).

I seggiolini privi di schienale, cosiddetti rialzi, possono invece essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm.

La legge 1 ottobre 2018 n. 117 ha introdotto l’obbligo per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sugli autoveicoli e sugli autocarri di qualsiasi massa.

La violazione dell’obbligo comporta la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.