Il Tar con sentenza definitiva ha dato ragione al Comune di Brescia: respinto il ricorso del Brescia Calcio di Massimo Cellino.

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità della decadenza dichiarata da Palazzo Loggia: “Chi non paga il canone e non gioca in un campionato professionistico non può trattenere lo stadio della città”.


Almeno sul fronte amministrativo è arrivata la parola fine. E a metterla è la sentenza n. 961/2026 pubblicata il 7 luglio, con la quale il TAR di Brescia ha respinto integralmente il ricorso di Brescia Calcio Spa contro il Comune, confermando la legittimità di tutti gli atti con cui l’amministrazione, nell’estate 2025, aveva dichiarato la decadenza della società dalla concessione dello stadio Rigamonti e affidato l’impianto alla neonata Union Brescia.

Il collegio presieduto da Mauro Pedron ha smontato una per una le censure della società di Massimo Cellino. Sul mancato pagamento del canone, i giudici sono netti: dopo la diffida per due rate scadute (oltre 218 mila euro complessivi), il versamento di una sola rata a fine giugno non bastava. Il contratto, scrive il TAR, non impone al Comune di “tollerare uno stato di inadempimento permanente”, né di svolgere “una funzione di finanziamento del concessionario”. E gli oltre 6 milioni di investimenti rivendicati dalla società sullo stadio? Irrilevanti: il contratto escludeva espressamente ogni compensazione con il canone.

L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE C È GIA’ CAUSA DI DECADENZA

Ma è sul secondo fronte che la sentenza pesa di più, anche in prospettiva.

Il TAR riconosce che l’esclusione dal campionato di Serie C decisa dalla FIGC il 3 luglio 2025 costituiva di per sé una causa autonoma di decadenza: il concessionario del Rigamonti non è un semplice custode dell’impianto, ma “il soggetto che si impegna a garantire al Comune il prestigio derivante dalla presenza di una squadra di calcio con i colori della città in un campionato professionistico”. Venuta meno la squadra, viene meno la concessione.

Nessuno “sviamento”, nessun disegno occulto per favorire il subentro della ex Feralpisalò, come sostenuto dai ricorrenti. Anzi, il TAR ribalta la prospettiva: l’identificazione tra squadra e città “non è una precondizione, ma una conseguenza della concessione dello stadio comunale”. Non esiste — né potrebbe esistere — un diritto di prelazione a favore delle società storicamente radicate sul territorio. E il cambio di nome in Union Brescia, lungi dall’essere ingannevole, “favorisce il processo di identificazione” con la città.

Legittima anche l’assegnazione diretta senza gara: l’avviso pubblico di luglio 2025 raccolse una sola manifestazione di interesse, quella di Feralpisalò, e questo — spiega il collegio — bastava a validare la condizione di “unicità del soggetto interessato” prevista dal regolamento comunale, garantendo insieme rapidità e trasparenza in vista della stagione sportiva alle porte.

IN SOSPESO LA QUESTIONE “STRUTTURE”

Restano aperte, in separato giudizio davanti allo stesso TAR, le questioni patrimoniali sulle strutture realizzate dalla vecchia gestione.

Ma sulla sostanza la sentenza è una pietra tombale: il Comune ha agito correttamente, il Rigamonti è tornato nella disponibilità della città e oggi ospita legittimamente la squadra che la rappresenta nel calcio professionistico.

Spese compensate “per la particolarità della vicenda”.